Art. 12.
(Soppressione dell'EIM).

      1. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le competenze dell'EIM sono trasferite a un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il funzionamento del dipartimento di cui al comma 1 è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.